Vigilanza sanitaria

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Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria. Per sorveglianza sanitaria si intende la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa. Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, al termine della quale viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41). Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore (art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229). Informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria sono, infine, contenuti nell’Allegato 3B.

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

    1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
    2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

      1. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
      2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
      3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
      4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
      5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
      6. e-bis) visita medica preassuntiva;
      7. e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.

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