Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria. Per sorveglianza sanitaria si intende la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa. Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, al termine della quale viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41). Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore (art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229). Informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria sono, infine, contenuti nell’Allegato 3B.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
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