Vigilanza sanitaria

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Sorveglianza sanitaria: compiti del Medico Competente

Il Medico Competente è la figura prevista dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 incaricata di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali. L’attività comprende accertamenti clinici e strumentali finalizzati a prevenire, individuare precocemente e gestire eventuali danni alla salute causati all’attività lavorativa, con particolare attenzione alle esposizioni a videoterminali (art. 176), agenti fisici (artt. 185-218), rumore (art. 196), campi elettromagnetici (art. 211), radiazioni ottiche artificiali (art. 218) e sostanze pericolose (art. 229). I dati sanitari e di rischio devono essere raccolti secondo il modello dell’Allegato 3B.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

  • Nei casi previsti dalla normativa vigente o dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente (art. 6).
  • Su richiesta motivata del lavoratore, se il Medico Competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

Tipologie di visite mediche (art. 41)

  • Visita preassuntiva (facoltativa per il datore di lavoro, art. 41 c. 2-bis)
  • Visita medica preventiva prima dell’assegnazione alla mansione, per accertare l’idoneità
  • Visita periodica con frequenza di norma annuale
    ▶ La cadenza può essere modificata dal Medico Competente in base alla valutazione dei rischi o da un provvedimento motivato dell’organo di vigilanza.
  • Visita su richiesta del lavoratore se ritenuta pertinente ai rischi professionali o al suo stato di salute
  • Visita in occasione di cambio mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
  • Visita prima del rientro dopo assenza per motivi di salute > 60 giorni continuativi (e-ter)

Obblighi documentali

  • Compilazione e aggiornamento puntuale della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore (Allegato 3B).
  • Comunicazione annuale all’INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio (art. 40).
  • Conservazione della documentazione sanitaria per almeno 10 anni (30 anni se vi è esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni).

Benefici per l’azienda

  • Riduzione dei costi legati ad assenze per malattia e infortuni.
  • Maggiore compliance normativa e riduzione del rischio sanzioni.
  • Miglioramento del clima aziendale e della produttività grazie alla tutela della salute dei lavoratori.

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