valutazione esposizione vibrazioni

Valutazione dell’esposizione alle vibrazioni


Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni

Questa procedura si applica alle aziende che hanno lavoratori esposti o che possono essere esposti a vibrazioni mano-braccio; la procedura non si applica in assenza del pericolo.
L’obiettivo di questa procedura standardizzata specifica per il rischio vibrazioni Mano-Braccio è quella di permettere ai Datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle 3 fasce di esizione previste dal Capo III del Titolo VIII, DLgs.81/2008:

– A(8) minore di  2,5 m/s2
– A(8) compreso tra  2,5 m/s2 e 5 m/s2

Tale classificazione è necessaria per attuare gli adempimenti previsti in termini di:

– obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni
– obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori
– obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente.

Si ricorda che il D.Lgs 81/2008 Titolo VIII (Capo I, art.182, comma 2 e Capo III, art.203, comma 2) richiede il non superamento dei valori limite di esposizione, per mano braccio: A(8) = 5 m/s2 . Inoltre è vietato il superamento del valore awrms di 20 m/s2. In questi casi è prescritto che il datore di lavoro adotti “misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione“.
In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi – awrms >20 m/s2-  la riduzione del rischio alla fonte è l’unica misura da adottare al fine di riportare l’esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa. Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio – effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi. A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni.

La  vigente normativa prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (mano braccio:  A(8) = 2,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

  1. altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
  2. scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  3. fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  4. adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
  5. la progettazione e l’assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
  6. adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche;
  7. la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  8. orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
  9. la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall’umidità.

 

Questa procedura standardizzata si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 lavoratori con l’eccezione di:
  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

Per le aziende da 11 a 50 lavoratori, l’applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista, oltre che nei casi sopra richiamati, anche per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

Demo Valutazione Rischio Vibrazioni:

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