Dipendente licenziato perchè assente ai corsi di formazione


Licenziare un lavoratore a seguito di assenza al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro:

una recente sentenza di Cassazione “Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 138” ne ha ribadito la possibilità per il datore di lavoro, andando quindi a ribadire quanto già affermato dalla Sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017.

In particolare, il dipendente in questione risultava assente ingiustificato ai corsi di formazione in oggetto anche in occasione di altri due episodi avvenuti nei due anni antecedenti, a seguito dei quali erano state previste due sospensioni dal lavoro;

per tale motivo la Corte ha ritenuto:

“la sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero le regole di correttezza e di buona fede come previsto agli artt. 1175 e 1375 cc tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.

Licenziamento per assenza corsi

Tale sentenza va, quindi, a sottolineare quanto previsto dall’art20 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Obbligo dei lavoratori , comma 2 lettera h) secondo cui “I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”;

il datore di lavoro, infatti, ha obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come prevede l’art. 37 D.Lgs81/2008 comma 1.

Il successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 ha esplicitato la tipologia di corsi di formazione che devono essere frequentati dai lavoratori:

  • un corso di formazione generale della durata di 4 ore e
  • un corso formazione specifica con durata variabile di 4 – 8 – 12 ore

(in base al livello di rischio cui l’azienda o, meglio ancora, in base al rischio cui il lavoratore secondo la mansione è esposto.)

Sempre l’Accordo in oggetto ha specificato i requisiti dei docenti formatori, la modalità di organizzazione del corso in oggetto, il programma dei corsi per legge nonché la periodicità dell’aggiornamento previsto a frequenza quinquennale con durata di almeno 6 ore per ciascuna tipologia di rischio.

L’ art. 55, comma 5 lettera c) prevede che il datore di lavoro ed i dirigenti, in caso di inadempienza siano puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per un numero di lavoratori non formati fino a cinque;

gli importi della sanzione sono raddoppiati per un numero di lavoratori non formati compreso tra cinque e dieci e triplicati per un numero di lavoratori non formati superiore a dieci.

D’altra parte, però, il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 59, comma 1 lett a) che anche il lavoratore, in caso di inadempienza, possa essere sanzionato penalmente e, quindi, l’arresto fino ad un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro in caso di mancata partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro.

La Sentenza di Cassazione in oggetto pone quindi l’accento non solo circa l’obbligo di un datore di lavoro di ottemperare a quanto previsto dal Testo Unico, ma anche sugli obblighi in capo ai lavoratori previsti dal medesimo decreto.

Tra questi obblighi è prevista quindi anche la frequenza ai corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro organizzati dal datore di lavoro a meno di giustificato motivo, tanto da prevedere la possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro soprattutto a seguito di assenza ingiustificata reiterata nel tempo.